Sentenza n. 159 del 1991

 

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SENTENZA N. 159

 

ANNO 1991

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                   Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), e dell'art. 11, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), convertito, con modificazioni, in legge 4 luglio 1988, n. 246, promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1990 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, sul ricorso proposto da D'Auria Giovanna ed altra contro il Provveditorato agli studi di Latina ed altro, iscritta al n. 752 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubnblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

 

Ritenuto in fatto

 

 

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, con ordinanza emessa il 12 ottobre 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, in legge 4 luglio 1988, n. 246, nella parte in cui non prevede l'estensione delle disposizioni contenute nell'art. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 - di cui in parte qua si solleva di ufficio questione di costituzionalità - anche agli esperti in servizio nell'anno scolastico 1981-82 con nomina conferita dalla Giunta esecutiva degli Istituti professionali.

Dalla eventuale dichiarazione di illegittimità delle norme impugnate deriverebbe l'illegittimità e quindi l'annullamento, in parte qua, dell'ordinanza n. 185 del 5 luglio 1988 con cui il Ministro della pubblica istruzione ha disciplinato l'immissione in ruolo del personale docente beneficiario del decreto-legge n. 140 del 1988 nonché, in parte qua, del decreto 26 agosto 1988, con cui il Provveditore agli studi di Latina ha escluso le ricorrenti dalle graduatorie per l'immissione nei ruoli dei docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado e artistiche.

Precisato che le ricorrenti non avevano conseguito l'inclusione nelle graduatorie in quanto nell'anno scolastico 1981-82 non avevano prestato servizio in virtù di nomina conferita dal Provveditore, bensì per effetto del provvedimento adottato dalla Giunta esecutiva dell'I.P.S.I.A. "Fermi" di Formia e che, rientrando nella categoria degli esperti, non avrebbero potuto conseguire la nomina da parte del Provveditore agli studi, dato che questo personale doveva essere nominato "tra gli aspiranti che avevano presentato domanda a ciascun istituto professionale" e la scelta "era stata operata con deliberazione dalle rispettive Giunte esecutive e non sulla base delle graduatorie predisposte ai sensi dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1980 e utilizzate dal Provveditore agli studi", il giudice a quo rileva che tale modalità di nomina è stata in vigore sia per l'anno scolastico 1981-82 che per il precedente anno 1980-81 preso in considerazione dall'art. 11 del decreto-legge n. 140 del 1988.

Il giudice a quo ricorda come, con sentenza n. 249 del 1986, questa Corte abbia dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui non era prevista la estensione agli insegnanti in servizio con titolo di supplenza annuale nell'anno scolastico 1981-82 dei benefici ivi disposti per gli insegnanti in servizio con titolo di incarico nell'anno scolastico 1980-81. Peraltro - ricorda il giudice a quo - nel citato art. 57 della legge n. 270 del 1982 era prevista l'immissione in ruolo anche per il personale esperto in servizio nell'anno scolastico 1980-81. Pertanto, la ratio della dichiarazione di illegittimità dell'art. 57 dovrebbe valere, secondo il giudice rimettente, per l'analoga dichiarazione d'illegittimità dello stesso art. 57 con riferimento al personale esperto e, conseguentemente, per la dichiarazione di illegittimità dell'art. 11 del decreto-legge n. 140 del 1988, nella parte in cui è prevista l'immissione in ruolo del personale docente nominato dal Provveditore agli studi per l'anno scolastico 1981-82, ma non anche del personale esperto nominato per lo stesso anno dalle Giunte esecutive degli Istituti professionali, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione per ingiustificata disparità di trattamento tra il personale esperto nominato per l'anno scolastico 1980-81 e quello nominato per l'anno scolastico 1981-82.

2. - Nell'atto prodotto dall'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ci si richiama all'ordinanza di questa Corte n. 204 del 12 aprile 1990, "trattandosi di identica questione di principio, senza che a nulla rilevi la marginale diversità di qualche presupposto di fatto, come la nomina da parte della Giunta esecutiva dell'istituto professionale, anziché dal Capo di istituto". L'Avvocatura insiste perciò per l'inammissibilità o per la manifesta infondatezza della questione.

 

Considerato in diritto

 

 

1.1 - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, con ordinanza del 12 ottobre 1990 (R.O. n. 752 del 1990), solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), e dell'art. 11, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), convertito, con modificazioni, in legge 4 luglio 1988, n. 246.

1.2 - Secondo il Tribunale rimettente, le norme impugnate violerebbero l'art. 3 della Costituzione "per ingiustificata disparità di trattamento tra il personale esperto nominato per l'anno scolastico 1980/81 e quello nominato per l'anno scolastico 1981/82".

Gli uni avrebbero conseguito la immissione in ruolo secondo la previsione dell'art. 57 della legge n. 270 del 1982, malgrado fossero stati come i secondi nominati con delibera delle Giunte esecutive degli Istituti professionali; questi ultimi sarebbero invece esclusi dall'immissione in ruolo in forza dell'art. 11 del decreto-legge n. 140 del 1988, che al primo comma, richiamando le categorie contemplate nel citato art. 57, esige la nomina di durata annuale conferita dal Provveditore agli studi.

2.1 - La questione è infondata.

Non può essere invocata a confronto della pretesa disparità di trattamento tra personale esperto dell'anno scolastico 1980-81 e quello dell'anno scolastico 1981-82, l'apparente analogia con i docenti incaricati annuali dell'anno 1980-81 e supplenti annuali dell'anno 1981-82, gli uni e gli altri nominati dal Provveditore agli studi.

Per costoro, questa Corte con sentenza n. 249 del 1986, rilevando l'identità della fattispecie sostanziale - nomina della stessa autorità scolastica sulla base di una medesima graduatoria provinciale - dichiarava la irrilevanza del diverso nomen iuris, "incaricati" o "supplenti", mutato nella sequenza dei due anni scolastici considerati. La ingiustificata diversità di trattamento per quelle categorie di docenti concretava violazione del principio di eguaglianza e se ne sanzionò la illegittimità costituzionale.

Del tutto diversa è la situazione organizzatoria per il personale esperto.

Per adempiere prestazioni tecnico-pratiche utilizzate in insegnamenti non ricondotti in classi di concorso, gli esperti sono scelti dalle Giunte esecutive degli Istituti professionali e, quindi, con la disciplina introdotta dall'anno scolastico 1984-85, nominati dal Capo d'istituto.

Per essi non può prospettarsi invece nomina del Provveditore agli studi, tenuto ad attingere a graduatorie provinciali distinte per classi di concorso.

2.2 - La non assimilabilità del personale esperto al personale docente, sotto il profilo della garanzia procedimentale - partecipazione a graduatorie provinciali - ai fini della nomina provveditoriale, che sussiste per questo soltanto, non per quello, non rende censurabile la scelta del legislatore di far cadere una cesura temporale tra l'anno scolastico 1980-81 e 1981-82 per limitare l'immissione in ruolo al solo personale esperto in servizio nel primo dei due anni indicati.

Trattandosi di personale designato in sede locale da organi interni degli Istituti professionali, quali le Giunte esecutive, la sola omogeneità del reclutamento non ha forza di vincolare il legislatore a eguale trattamento, limitativo di scelte discrezionali fondate su evidenti giustificazioni di buon andamento dell'organizzazione scolastica.

Se la legge n. 270 del 1982 tendeva ad eliminare il precariato esistente, con il decreto-legge n. 140 del 1988 il legislatore non irragionevolmente vuole richiedere per il personale da immettere in ruolo un requisito selettivo quale la nomina provveditoriale, assistita dalla garanzia procedimentale su richiamata, che ricorre per il personale docente e non per il personale esperto.

Non offende il principio di eguaglianza il legislatore che discrimini all'interno di una stessa categoria usando di una cesura temporale che esprima un mutamento non arbitrario di fini ricompresi nella sua discrezionalità.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), e dell'art. 11, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), convertito, con modificazioni, in legge 4 luglio 1988, n. 246, sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.